LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 (Finanziamento straordinario agli enti gestori
del servizio sociale di base)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 ad integrazione della quota prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 51/1993.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.