LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo
per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.