LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 9
 (Commissione regionale per la formazione e la
conservazione dei ruoli)
1. È istituita, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
2. La Commissione assolve i seguenti compiti:
a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;
b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;
c) accerta mediante esame il requisito professionale;
d) redige l' elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. La Commissione è così composta:
a) dal Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Presidente;
b) da un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Friuli- Venezia Giulia;
c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali;
e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con qualifica non inferiore al settimo livello.