LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 5
 (Commissione consultiva regionale per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
1. È istituita, presso il Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per la verifica dell'attuazione della presente legge e delle problematiche del settore e per esprimere parere consultivo sui regolamenti predisposti dai Comuni sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale ai trasporti, Presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, Vicepresidente;
c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, designato congiuntamente;
e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;
g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;
h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;
i) da un rappresentante dell'associazione degli utenti;
l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti pubblici locali con qualifica non inferiore a segretario.