LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 21
 (Servizio di piazza in ambito aeroportuale)
1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli- Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.
2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.
2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.
2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/1998
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
4Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
5Comma 2 quater aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004