LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 8
 (Iscrizione e cancellazione nell'elenco)
1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell' articolo 2, nonché dell' attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.
1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della società.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.
4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.
5. La cancellazione dall' elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del Comune;
b) (ABROGATA);
c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;
d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, salvo il caso in cui l’ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall’iscrizione nell’elenco.
6.  
( ABROGATO )
(4)
7.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 88, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 4 sostituito da art. 88, comma 2, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 6 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
5Comma 7 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
6Comma 3 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 2/2000
7Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 13/2002
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 25/2007
9Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2007
10Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 3, L. R. 25/2007
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
12Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
13Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
14Parole aggiunte alla lettera e) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
15Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.