LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 23
 (Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria)
1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agrituristica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.