LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 2
 (Definizioni)
1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’ articolo 2135 del codice civile , iscritti nel registro di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all’ articolo 230 bis del codice civile , attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali.
2.  
( ABROGATO )
3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 il valore annuo della materia prima di produzione aziendale deve rispettare i seguenti limiti minimi:
a) 20 per cento per le aziende site:
1) a un'altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare;
2) nei Comuni della soppressa Provincia di Trieste e nei restanti territori facenti parte dell'ex comunità montana del Carso;
3) nelle zone a parco o riserva naturale e nelle relative aree contigue, nei parchi comunali e intercomunali e nei biotopi naturali;
b) 35 per cento per tutte le altre aziende.
6.  
( ABROGATO )
7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
8. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti anche muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati;
h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.
i)   ( ABROGATA )
9.  
( ABROGATO )
10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.
11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.
12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.
13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 13/1998
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 85, comma 2, L. R. 13/1998
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 85, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 13/2002
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 4, L. R. 13/2002
6Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 13/2002
7Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 13/2002
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
9Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
10Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
11Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2007
12Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
13Parole soppresse alla lettera d) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
14Parole soppresse alla lettera f) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
15Lettera i) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
16Lettera h bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 132, L. R. 14/2016
17Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 28/2017
18Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 23, comma 1, L. R. 6/2019
19Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2022
20Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022
21Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2022
22Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2022
23Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 3/2022
24Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
25Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
26Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
27Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
28Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
29Lettera h ter) del comma 8 aggiunta da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023