LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 15
 (Servizi e promozione per l'agriturismo)
1. L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione dei seguenti servizi per l’agriturismo:
a)   ( ABROGATA )
b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
d)   ( ABROGATA )
1.1 Per l'implementazione della banca dati della realtà agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicità semestrale e secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 7.
1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
7Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
8Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
9Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
10Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
11Comma 1 .1 aggiunto da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.