LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 14
 (Sanzioni)
1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell’articolo 12 la sospensione o la decadenza dall’attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 25/2007
3Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014