LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 13
 (Formazione professionale)
1. L'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l’ERSA è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014