LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 10
 (Obblighi degli operatori agrituristici)
1. Il soggetto ai fini dello svolgimento delle attività agrituristiche deve:
a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
b) esporre al pubblico le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
c)   ( ABROGATA )
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti a Turismo FVG o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 25/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
7Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".