LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 13
 (Procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge
regionale 11/1990)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Con riferimento alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, è comunque ammesso agli scrutini per merito comparativo riferiti alla decorrenza 1 gennaio 1989 il personale che ne abbia maturato il diritto e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 2, L. R. 31/1997
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 31/1997