LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 19 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 31/1997
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000
3Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 94, L. R. 2/2000
4Articolo 3 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
5Articolo 3 bis aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
6Articolo 18 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2002
7Articolo 47 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
8Articolo 48 bis aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 20/2002
9Articolo 43 bis aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 34/2002
10Articolo 50 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 4/2004
11Articolo 51 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 4/2004
12Articolo 18 .1 aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 23/2006
13Articolo 42 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
14Articolo 42 quater aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009
15Articolo 42 ter aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
16Articolo 10 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in conformità' ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale.
Art. 2
 (Principi)
1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:
a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
b) miglioramento dell' efficacia dell' azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;
c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;
e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 11, L. R. 10/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 10/2002
Art. 3
 (Fonti)
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
3Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
4Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 18, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
5Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 19, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
7Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
8Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
10Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
11Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
12Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
13Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
14Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
15Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/2004
16Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 16/2010
17Integrata la disciplina della lettera c) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
18Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
19Integrata la disciplina della lettera h) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
20Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 2, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
21Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 53, comma 2, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
22Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 2, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
23Comma 3 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
24Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 14/2022
Art. 3 bis
 (Principi e criteri di organizzazione)
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;
d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 10/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 10/2002
3Articolo sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 20/2002
4Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2004
5Articolo abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1997
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1997
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 91, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 92, L. R. 2/2000
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
5Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 7/2000
6Comma 1 bis aggiunto da art. 71, comma 2, L. R. 7/2000
7Comma 1 ter aggiunto da art. 71, comma 3, L. R. 7/2000
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 39, L. R. 20/2000
9Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 4, L. R. 10/2001
10Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 10/2001
11Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 10/2001
12Comma 2 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 10/2001
13Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
14Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
15Comma 2 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
16Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
17Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
18Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
20Abrogato il comma 1 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21Abrogato il comma 1 ter, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22Abrogato il comma 1 quater, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
23Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
24Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
25Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
26Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
27Articolo abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), recante fra l'altro, all'art. 4, disposizioni riguardanti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
4A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
TITOLO II
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
 COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 6, L. R. 18/1998
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 40, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
3 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
 (Incompatibilità)
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dal Direttore generale.
3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:
a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, il Direttore generale, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5.  
( ABROGATO )
(7)
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 e 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 31/1997
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
6Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
7Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 11/2023
Art. 10 bis
 (Pubblicazione dati)
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO II
 ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Art. 11

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 20/2002
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 20/2002
2Articolo sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 34/2002
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 1, L. R. 8/2005
5Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
6Comma 3 sostituito da art. 10, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 17/2004
3Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera c), L. R. 5/2013
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 17/2004
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2006
4Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera d), L. R. 5/2013
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 7, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 17/2004
3Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera e), L. R. 5/2013
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 20/2002
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 17/2004
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18.1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 23/2006
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 16, lettera f), L. R. 5/2013
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2002
2Articolo abrogato da art. 10, comma 16, lettera g), L. R. 5/2013
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002
Art. 19 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 31/1997
2Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 21

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, comma 1, L. R. 31/1997
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
4Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 19/2005
6Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 8/2005
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 4, L. R. 27/2012
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 72, comma 6, L. R. 1/1998
2Comma 3 interpretato da art. 12, comma 22, L. R. 9/2008
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26
 (Abrogazione di norme e norme transitorie)
1. È abrogato il Titolo II della Parte II della legge regionale 53/1981, ad eccezione del sesto comma dell'articolo 38.
2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.
3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
CAPO III
 INFERMITÀ
Art. 27
 (Infermità per causa di servizio)
1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO IV
 SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 34

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997
4Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997
5Comma 7 abrogato da art. 26, comma 3, L. R. 31/1997
6Comma 8 bis aggiunto da art. 26, comma 4, L. R. 31/1997
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 35

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 20/2002
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 34/2002
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 37
 (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)
1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.
3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.
6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 39
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 40
 (Cause d'estinzione)
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;
c bis) dispensa dal servizio.
(1)
1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 34/2002
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 24/2009
Art. 41

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 42
 (Collocamento a riposo)
1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010
6Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010
Art. 42 bis
 (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
Art. 42 ter
 (Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:
a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quarantuno e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
(3)
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 54, L. R. 22/2010
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 14, comma 56, L. R. 22/2010
Art. 42 quater
 (Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.
Art. 43
 (Licenziamento)
1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
Art. 43 bis
 (Dispensa dal servizio)
1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 34/2002
Art. 44
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
 DIRIGENZA
Art. 45

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004
2Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004
4A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 47
 (Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.
3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.
3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter.  
( ABROGATO )
4 quater.  
( ABROGATO )
4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
6Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
7Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
8Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
10Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
11Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
12Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
13Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
14Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
15Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
16Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
17Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
18Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
19Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
20Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
22Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
23Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
24Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
25Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
26Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
27Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
28Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
29Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
30Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
31Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
32Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
33Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
34Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
35Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
36Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
37Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
38Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
39Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
40Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
41Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
42Parole soppresse al c. 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
43Comma 4 bis sostituito, da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
44Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.
45Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.
46Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
47Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
48Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
49Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
50Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
51Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
52Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
53Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
54Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
55Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
56Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
57Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
58Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
59Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).
Art. 47 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
2Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003
3Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
5Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
6Parole soppresse al comma 8 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 17/2004
8Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
9A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 35/1996
3Comma 2 bis sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 35/1996
4Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 35/1996
5Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2000
6Parole soppresse al comma 2 bis da art. 7, comma 2, L. R. 1/2000
7Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 1/2000
8Parole soppresse al comma 3 bis da art. 7, comma 4, L. R. 1/2000
9Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2000
10Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 10/2001
11Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002
12Articolo sostituito da art. 9, comma 3, L. R. 20/2002
13Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 15/2003
14Rubrica dell'articolo modificata da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
15Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
16Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
17Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
18Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
19A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 48 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 20/2002
2Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004
4Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Articolo ripristinato dall' art. 5, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 1/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 1 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
4Comma 2 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
5Comma 3 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
6Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
7Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
8Comma 3 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
9Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 20/2002
10Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002
11Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002
12Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2004
13Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, al Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
14A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 50

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 50 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 4/2004
2Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 51
 (Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale)
1.  
( ABROGATO )
1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.
2.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1997
3Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
4 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004
6Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004
7Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 51 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 4/2004
2Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996
2Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
3Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997
9Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001
11Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001
12Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002
13Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.
14Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003
15Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
16Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
17Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
18Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
20Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
21Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
22Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
23Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
24A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 24, L. R. 10/2001
2Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 10/2002
3Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 4/2004
4Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
5Comma 4 abrogato, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
6Articolo sostituito da art. 13, comma 43, L. R. 24/2009
7Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 13, comma 44, L. R. 24/2009
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 8, L. R. 16/2010
9Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 57

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
TITOLO IV
 COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 1/2000
3Il Consiglio di amministrazione del personale, gia' costituito ai sensi del presente articolo, rimane in carica ai soli fini dell' ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come previsto dall' articolo 11 della L.R. 1/2000.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
8Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 8/2000
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
5Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
6Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 6, L. R. 10/2002
7Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
8Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 60
 (Norma transitoria ed abrogativa)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.
2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.
3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996
TITOLO V
 CONTRATTAZIONE
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 62

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 29/1997
2Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 31/1997
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 2, L. R. 31/1997
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 64
 (Aspettative e permessi sindacali)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 61, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
4. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 300/1970, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 4/1997
Art. 65
 (Norma transitoria)
1. Tutte le disposizioni contenenti istituti che prevedono la corresponsione al personale regionale ed a quello in posizione di comando di assegni, compensi, indennità, emolumenti e trattamenti comunque denominati, sia di carattere fisso che accessorio, rimangono in vigore qualora non espressamente abrogate dalla presente legge o dai successivi contratti.
2. I provvedimenti autorizzativi dei contratti collettivi con le organizzazioni sindacali nelle materie di cui all'articolo 4 possono modificare l'attuale disciplina in materia.
TITOLO VI
 ENTI REGIONALI
Art. 66
 (Funzioni di indirizzo politico e di gestione)
1. Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.
2. I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.
Art. 67
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) gli atti di disposizione di beni immobili;
d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.
3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.
6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 16, comma 1, L. R. 42/2017
Art. 68

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 69
 (Adeguamento della legislazione)
1. Le leggi istitutive degli Enti di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, sono adeguate ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 70
 (Soppressione degli Uffici di Presidenza)
1. Sono soppressi gli Uffici di Presidenza dell'Ente tutela pesca, dell'Azienda regionale per la promozione turistica e dell'Agenzia regionale del lavoro.
2. Le funzioni di indirizzo politico e di gestione ad essi già attribuite sono esercitate rispettivamente dal Consiglio direttivo, dai Consigli di amministrazione e dai dirigenti ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 74
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)   ( ABROGATA )
b) l'articolo 8 della legge regionale 26/1981;
c) l'articolo 19 della legge regionale 32/1985;
d) il Capo I del Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988.
(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 75
 (Norma transitoria)
1. Sino all'adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge delle leggi istitutive degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e delle Aziende di promozione turistica, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a tali Enti si applicano i principi di cui agli articoli 6 e 7.
2. Per l'Ente Tutela Pesca le previsioni di cui agli articoli 70 e 71 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 1996.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
TITOLO VII
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 76
 (Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.
2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalità del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiarità riconosciute al Consiglio regionale.
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78
 (Procedimenti amministrativi)
1. Sino al 31 dicembre 1996, tutti. i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo la previgente normativa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 5, L. R. 31/1996
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 70, comma 2, L. R. 1/1998
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 80

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 31/1997
2Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 7, comma 3, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 83
1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
b) al secondo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
c) al terzo comma le parole << Nel congedo >> sono sostituite dalle parole << Nell'assenza >>;
d) al quarto comma le parole << congedo straordinario >> sono sostituite dalle parole << assenza straordinaria >>.
e) al quinto comma le parole << del congedo >> sono sostituite dalle parole << dell'assenza >>; le parole << un congedo >> sono sostituite dalle parole << un'assenza >>;
f) al settimo comma le parole << in congedo >> sono sostituite dalla parola << assente >>.
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 85

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 86
 (Riferimenti legislativi a congedi del personale)
1. Quando leggi o regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all'assenza per malattia.
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 91

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 92
 (Interpretazione autentica degli articoli 6 e 16
della legge regionale 11/1990)
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 e 16 delle legge regionale 11/1990, qualora sia impossibile riferire la relazione analitica al periodo complessivo di un anno calcolato dalla data della richiesta della stessa, essa va riferita al primo periodo utile compreso tra la data della richiesta e l'anno precedente la data di entrata in vigore della legge regionale 11/1990.
Art. 93
 (Modificazione dell'articolo 2
della legge regionale 17/1992)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. L'attuazione delle procedure concorsuali avviene, di volta in volta, dopo il completamento, per ogni singola qualifica funzionale, degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990. >>.

Art. 94
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1992 le parole << previo confronto con le rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.
Art. 95
1.
L'articolo 4 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni sono composte esclusivamente da esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e fra estranei all'Amministrazione regionale.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali o strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali. >>.

Art. 96
1.
L'articolo 6 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. La determinazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché della composizione delle commissioni giudicatrici, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.

Art. 97
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1992 è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini della determinazione della composizione delle commissioni giudicatrici, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4. >>.
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 99
 (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali
di personale comandato)
1. I dipendenti regionali che operano in posizione di comando presso Comuni o Province del Friuli-Venezia Giulia possono, su richiesta, essere inquadrati nel ruolo degli enti stessi.
2. A tal fine entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda alla Regione, la quale chiede entro i successivi trenta giorni all'ente interessato il parere di competenza, da esprimersi mediante deliberazione giuntale.
3. Qualora il suddetto parere sia favorevole, entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento, è adottato il provvedimento di inquadramento.
Art. 100
 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
pensionistico dell'indennità dirigenziale)
1.  
( ABROGATO )
(5)
2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 7, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 7 abrogato da art. 15, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 18, L. R. 18/2011
5Comma 1 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
6Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
7Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
8Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
9Comma 6 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
10Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
11Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
13Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
14Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
15Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
16Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2014
Art. 101
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Per gli oneri di funzionamento del Nucleo di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 56, relativamente all'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale ed a quelli previsti dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 5, programma 0.6.1., tra le spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 611 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione << Spese per l'individuazione e l'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale membri del Nucleo di verifica dell'attività amministrativa (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 100 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
5. Il predetto capitolo 611, per i fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9, viene inserito nell'elenco n. 2 annesso alla legge regionale 9/1995.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 e 7, previsti nell'ammontare annuo massimo complessivo di lire 300 milioni, fanno carico per lire 900 milioni relativi agli anni dal 1994 al 1996 e per lire 300 milioni relativi all'anno 1997, sugli stanziamenti per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997, del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997, che presentano sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, comma 5, fanno carico al capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 102
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.