LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO II
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
 COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 6, L. R. 18/1998
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 40, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
3 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
 (Incompatibilità)
1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dal Direttore generale.
3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:
a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, il Direttore generale, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
5.  
( ABROGATO )
(7)
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 e 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 31/1997
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
6Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
7Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 11/2023
Art. 10 bis
 (Pubblicazione dati)
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO II
 ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE
Art. 11

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 20/2002
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 20/2002
2Articolo sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 34/2002
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 1, L. R. 8/2005
5Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
6Comma 3 sostituito da art. 10, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 17/2004
3Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera c), L. R. 5/2013
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 17/2004
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2006
4Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera d), L. R. 5/2013
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 7, L. R. 20/2002
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 17/2004
3Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 16, lettera e), L. R. 5/2013
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 20/2002
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 17/2004
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18.1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 23/2006
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 16, lettera f), L. R. 5/2013
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 18 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2002
2Articolo abrogato da art. 10, comma 16, lettera g), L. R. 5/2013
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002
Art. 19 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 31/1997
2Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 21

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, comma 1, L. R. 31/1997
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
4Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2002
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 19/2005
6Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 8/2005
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 4, L. R. 27/2012
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 72, comma 6, L. R. 1/1998
2Comma 3 interpretato da art. 12, comma 22, L. R. 9/2008
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26
 (Abrogazione di norme e norme transitorie)
1. È abrogato il Titolo II della Parte II della legge regionale 53/1981, ad eccezione del sesto comma dell'articolo 38.
2. Sono portate a compimento le procedure di mobilità verticale per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state già attivate le relative procedure.
3. Restano salve le procedure di mobilità verticale da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
CAPO III
 INFERMITÀ
Art. 27
 (Infermità per causa di servizio)
1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO IV
 SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 34

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997
4Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997
5Comma 7 abrogato da art. 26, comma 3, L. R. 31/1997
6Comma 8 bis aggiunto da art. 26, comma 4, L. R. 31/1997
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 35

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, L. R. 31/1997
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 20/2002
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 34/2002
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 37
 (Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)
1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.
3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.
4. Al dipendente sospeso cautelarmente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.
5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.
6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 39
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 40
 (Cause d'estinzione)
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;
c bis) dispensa dal servizio.
(1)
1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 34/2002
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 24/2009
Art. 41

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 42
 (Collocamento a riposo)
1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010
6Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010
Art. 42 bis
 (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
Art. 42 ter
 (Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:
a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quarantuno e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
(3)
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 54, L. R. 22/2010
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 14, comma 56, L. R. 22/2010
Art. 42 quater
 (Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.
Art. 43
 (Licenziamento)
1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
Art. 43 bis
 (Dispensa dal servizio)
1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 34/2002
Art. 44
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.