LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in conformità' ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale.
Art. 2
 (Principi)
1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:
a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;
b) miglioramento dell' efficacia dell' azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;
c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;
e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 11, L. R. 10/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 10/2002
Art. 3
 (Fonti)
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
3Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
4Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 18, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
5Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 19, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
7Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
8Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
10Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
11Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
12Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
13Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
14Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
15Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/2004
16Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 16/2010
17Integrata la disciplina della lettera c) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
18Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
19Integrata la disciplina della lettera h) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
20Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 2, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
21Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 53, comma 2, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
22Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 2, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
23Comma 3 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
24Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 14/2022
Art. 3 bis
 (Principi e criteri di organizzazione)
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;
d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 10/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 10/2002
3Articolo sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 20/2002
4Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2004
5Articolo abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 31/1997
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1997
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 91, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 92, L. R. 2/2000
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
5Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 7/2000
6Comma 1 bis aggiunto da art. 71, comma 2, L. R. 7/2000
7Comma 1 ter aggiunto da art. 71, comma 3, L. R. 7/2000
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 39, L. R. 20/2000
9Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 4, L. R. 10/2001
10Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 10/2001
11Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 10/2001
12Comma 2 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 10/2001
13Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
14Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
15Comma 2 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
16Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
17Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
18Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
20Abrogato il comma 1 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21Abrogato il comma 1 ter, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22Abrogato il comma 1 quater, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
23Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
24Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
25Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
26Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
27Articolo abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), recante fra l'altro, all'art. 4, disposizioni riguardanti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2004
4A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).