LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 66
 (Funzioni di indirizzo politico e di gestione)
1. Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.
2. I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.