LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 1/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 1 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
4Comma 2 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
5Comma 3 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001
6Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
7Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
8Comma 3 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
9Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 20/2002
10Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002
11Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002
12Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2004
13Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, al Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
14A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).