LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 42 bis
 (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.