LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 100
 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
pensionistico dell'indennità dirigenziale)
1.  
( ABROGATO )
(5)
2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 7, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 7 abrogato da art. 15, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 18, L. R. 18/2011
5Comma 1 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
6Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
7Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
8Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
9Comma 6 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
10Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
11Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
13Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
14Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
15Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
16Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2014