LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili
e degli accessori)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compensazione delle altezze)
1. Per il recupero o la ristrutturazione di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,30 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. >>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< 1. Nei casi di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00. >>.