LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 15
 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 49/1993)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole << ed alle prestazioni effettivamente occorrenti >>.
2.
I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:
<< 6. Le incentivazioni sono erogate dall'Ente gestore del servizio sociale di base in presenza delle seguenti condizioni:
a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;
b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8. >>.

<< 11. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza del nucleo familiare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
12. Le istanze presentate sono istruite dall'Ente gestore del servizio sociale di base che considera preliminarmente la possibilità di assolvimento delle finalità di cui al comma 1 tramite il potenziamento dei servizi domiciliari. All'onere relativo alle istanze non diversamente soddisfacibili in tutto o in parte, si provvede con i fondi previsti dal presente articolo ripartiti ai sensi del comma 12 bis.
12 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza sociale, ripartisce tra gli Enti gestori del servizio sociale di base che ne hanno fatto domanda, le disponibilità finanziarie per la quota del cinquanta per cento secondo la popolazione maggiorenne residente in ciascun ambito territoriale, e per la restante quota del cinquanta per cento secondo il numero delle domande presentate e ammesse a contributo nell'anno precedente.
12 ter. Per l'anno 1996 le domande alle quali fare riferimento sono quelle inviate dai Comuni nell'anno 1995.
12 quater. Entro i termini stabiliti con il provvedimento di assegnazione delle risorse, l'Ente gestore deve far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione analitica sui risultati raggiunti con l'indicazione delle spese sostenute. >>.

3. Per l' anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 dell' articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.