LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 139
 Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. A titolo di parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo annuo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica della regione un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
2. La ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascuno degli esercizi ivi indicati, in rapporto alle devoluzioni disposte dallo Stato alle Aziende di promozione turistica della regione per l'anno 1988 a valere sui soppressi tributi erariali.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 140
 Interventi formativi a favore degli operatori turistici
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 141
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 156, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 142
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 500 milioni per l'anno 2015.

3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 17/1993, e dall'articolo 10 bis della legge regionale citata n. 60/1982, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 143
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera g), della legge regionale n. 16/1965, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 144
 Manutenzione impianti a fune
(programmi 3.4.5. e 0.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla <<Promotur>> SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
4. Al fine di consentire alla << Promotur >> SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni.
5. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della << Promotur >> SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della << Promotur >> SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 600 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 4 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
3Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 11, L. R. 1/2003
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 33, L. R. 14/2003
Art. 145
 Polo turistico dello Zoncolan
(programma 3.4.5.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario di lire 280 milioni, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, per la contrazione di un mutuo decennale necessario alla ristrutturazione dell'edificio << E. Moro >> in località Zoncolan, onde garantire i servizi minimi di detto Polo turistico.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 280 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 840 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 146
 Ricostruzione del Rifugio << Pellarini >>
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n.16, e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 215 milioni a sollievo dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la ricostruzione del rifugio << Pellarini >>.
2. I contributi concessi alla Società Alpina delle Giulie per la realizzazione dell'opera indicata al comma 1 possono essere erogati secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 215 milioni fa carico al capitolo 8545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.