LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IX
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 97
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
(programma 3.1.1.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 98
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 99
 Opere di sistemazione fondiaria
(programma 3.1.1.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6241 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 100
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 40 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 101
 Indennità compensativa
e sussidi per permuta terreni agricoli
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 114 della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 102
 Credito di miglioramento fondiario e aziendale
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 112, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed iscritta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 103
 Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 116 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 104
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 3.270 milioni per l'anno 1996, autorizzata nella misura di lire 3.500 milioni dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e ridotta di lire 230 milioni con l'articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 118, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. È revocata la spesa di lire 270 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa di lire 670 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. È revocata la spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 105
 Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 119 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 3.000 milioni per la quota relativa all'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 106
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
7. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 121, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 108
 Difesa fitopatologica
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 109
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. È revocata la spesa di lire 30 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocata la spesa di lire 6 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa di lire 215 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 110
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato, per gli anni dal 1993 al 1997, dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 20/1992 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
9. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 200 milioni.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
13. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
14. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 111
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario una tantum di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione di attività di promozione agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocata la spesa di lire 280 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 126, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 900 milioni per l'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 100 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 112
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 113

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 114
 Programmi di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.750 milioni fa carico al capitolo 6848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 115
 Consorzio garanzia fidi
fra piccole e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 116
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e dall'articolo 218, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono autorizzati un limite di impegno di lire 750 milioni nell'anno 1995 e un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 750 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.250 milioni per l'anno 1996;
c) lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;
d) lire 1.000 milioni per l'anno 2000;
e) lire 500 milioni per l'anno 2001.

3. L'onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 117
 Contributi straordinari ai Consorzi
di sviluppo industriale fra Enti locali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 390 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 118
 Interventi per la realizzazione e la manutenzione
di infrastrutture nel settore industriale
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 133 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 1 le parole << e la realizzazione >> sono sostituite con le parole << , la realizzazione e la manutenzione straordinaria >>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 133, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, come integrato dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 6.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
12. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 7427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
15. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 119
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 120
 Aree attrezzate nei territori montani
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 121
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 122
 Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. È revocata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 101, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata, relativamente alla quota per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, ed autorizzata, relativamente alla quota per l'anno 1996, dall'articolo 134, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, ed ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 70, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, con l'articolo 134, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, nonché rideterminate per l'anno 1994 con l'articolo 101, commi 9 e 10, della legge regionale n. 1/1993, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sui capitoli corrispondenti ai capitoli 7593 e 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 3.
Art. 123
 Nuove tecniche di gestione aziendale,
attività promozionale e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 e dall'articolo 25, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 e dall'articolo 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3/1993, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 54 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 400 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 124
 Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali
ed agli operatori della pesca e dell'acquacoltura
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1995, dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 125
 Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 126
 Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(programma 3.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n.1, e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n.50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 127
 Conferimento straordinario
a favore del risanamento e del rilancio
dell'attività del << Lloyd triestino di navigazione Spa >>
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 giugno 1993, n. 38, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia << Friulia Spa >> la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995 per la costituzione del fondo speciale di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 38/1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 128

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 129

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 130

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 131
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 2.5.3.)
1. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 149, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, come rideterminata e così autorizzata per la quota relativa all'anno 1995 dall'articolo 149, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, e come autorizzata, per la quota relativa all'anno 1996, dall'articolo 149, comma 10, della medesima legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 132

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Art. 133
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocato il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato, per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 151, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 200 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 134
 Interventi a favore degli enti fieristici
(programma 3.4.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente fiera di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 6 a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato per l'anno 1996 un limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
7. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In considerazione della rilevanza economica della funzione svolta dall'Ente fiera di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo un finanziamento straordinario a sostegno delle passività che gravano sullo stesso. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata del conto consuntivo dell'esercizio 1994 dell'Ente, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
11. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, L. R. 24/1997
Art. 135
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 2.000 milioni; a tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 136
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 137
 Incentivi agli investimenti
delle imprese commerciali nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 138
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese commerciali
(programma 3.5.1.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 7.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 150, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 139
 Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. A titolo di parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo annuo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica della regione un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
2. La ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascuno degli esercizi ivi indicati, in rapporto alle devoluzioni disposte dallo Stato alle Aziende di promozione turistica della regione per l'anno 1988 a valere sui soppressi tributi erariali.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 140
 Interventi formativi a favore degli operatori turistici
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 141
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 156, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 142
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 500 milioni per l'anno 2015.

3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 17/1993, e dall'articolo 10 bis della legge regionale citata n. 60/1982, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 143
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera g), della legge regionale n. 16/1965, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 144
 Manutenzione impianti a fune
(programmi 3.4.5. e 0.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla <<Promotur>> SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
4. Al fine di consentire alla << Promotur >> SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni.
5. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della << Promotur >> SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della << Promotur >> SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 600 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 4 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
3Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 11, L. R. 1/2003
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 33, L. R. 14/2003
Art. 145
 Polo turistico dello Zoncolan
(programma 3.4.5.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario di lire 280 milioni, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, per la contrazione di un mutuo decennale necessario alla ristrutturazione dell'edificio << E. Moro >> in località Zoncolan, onde garantire i servizi minimi di detto Polo turistico.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 280 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 840 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 146
 Ricostruzione del Rifugio << Pellarini >>
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n.16, e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 215 milioni a sollievo dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la ricostruzione del rifugio << Pellarini >>.
2. I contributi concessi alla Società Alpina delle Giulie per la realizzazione dell'opera indicata al comma 1 possono essere erogati secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 215 milioni fa carico al capitolo 8545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.