LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 71
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. La spesa di lire 60.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 77 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 72
 Contributo straordinario nel settore
della formazione sanitaria
(programma 2.1.2.)
1. Ad integrazione del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per il completamento delle opere ivi indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 73
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 10.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. In applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 5/1994, le risorse autorizzate per l'anno 1995 con il comma 8 del medesimo articolo 79 e con il comma 1 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 79:
a) lire 3.250 milioni per i consultori familiari pubblici e privati;
b) lire 3.250 milioni per la tutela della salute mentale;
c) lire 1.000 milioni per la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) lire 400 milioni per la disinfestazione del territorio dai ratti;
e) lire 100 milioni per il rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) lire 2.500 milioni per i sussidi a favore dei soggetti nefropatici.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 19, comma 16, L. R. 12/1995