LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 18
 Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.220 milioni per l'anno 1995 e di lire 16.280 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 19
 Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto
dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 117, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 58.882 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 12.335 milioni per l'anno 1995, di lire 10.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997 e di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999.
2. L'onere complessivo di lire 34.460 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere previsto in lire 74 milioni per l'anno 1998 e in ulteriori lire 74 milioni per l'anno 1999, rispetto a quello relativo all'anno 1997, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte della cessazione della spesa autorizzata dall'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 140, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 20
 Attuazione dell'obiettivo 3 previsto
dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993
(programma 5.1.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 3 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definito dal Quadro comunitario di sostegno approvato per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del citato Regolamento (CEE) n. 2081/1993, per la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo;
b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
c) con fondi regionali.

3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 98.729 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 25.670 milioni per l'anno 1995, lire 18.265 milioni per l'anno 1996, lire 17.771 milioni per l'anno 1997, lire 18.433 milioni per l'anno 1998 e lire 18.590 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 86.477 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 21.357 milioni per l'anno 1995, lire 16.280 milioni per l'anno 1996, lire 15.708 milioni per l'anno 1997, lire 16.475 milioni per l'anno 1998 e lire 16.657 milioni per l'anno 1999;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 28.112 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.556 milioni per l'anno 1995 e lire 4.889 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

4. L'onere complessivo di lire 61.706 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Corrispondentemente, sul capitolo 230 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.
6. L'onere complessivo di lire 53.345 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente, sul capitolo 229 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 per le finalità di cui al comma 1.
8. L'onere complessivo di lire 18.334 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Attuazione dell'obiettivo 4 previsto
dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993
(programma 5.1.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definito dal Quadro comunitario di sostegno approvato per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ultimo comma, del citato Regolamento (CEE) n. 2081/1993, per agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo;
b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
c) con fondi regionali.

3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 30.960 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 9.443 milioni per l'anno 1995, lire 5.090 milioni per l'anno 1996, lire 5.273 milioni per l'anno 1997, lire 5.470 milioni per l'anno 1998 e lire 5.684 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 21.539 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 6.933 milioni per l'anno 1995, lire 3.800 milioni per l'anno 1996, lire 3.468 milioni per l'anno 1997, lire 3.599 milioni per l'anno 1998 e lire 3.739 milioni per l'anno 1999;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1995, lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

4. L'onere complessivo di lire 19.806 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Corrispondentemente, sul capitolo 233 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.
6. L'onere complessivo di lire 14.201 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente, sul capitolo 232 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 per le finalità di cui al comma 1.
8. L'onere complessivo di lire 3.700 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.