LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
Art. 1
 Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1995, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

Art. 2
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti;

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 3
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, il cui impiego è vincolato nel modo seguente:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e parchi urbani comprensoriali;
b) lire 3.500 milioni per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 4
 Trasferimenti alle Comunità Montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità Montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per l' anno 1995, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.