LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 88
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.