LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 Completamento di opere di competenza comunale
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come da ultimo integrata dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, limitatamente agli interventi già ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.