LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 79
 Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo
ed attività di sostegno a favore dei Rom
(programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.