LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.