LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Opere e progettazione
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2421 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nonché relativamente alla quota di lire 11.000 milioni per l'anno 1996 a carico del medesimo capitolo 2421 del bilancio pluriennale citato, si intende data per le finalità di cui al comma 1.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. È revocata la spesa di lire 250 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.