LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 144
 Manutenzione impianti a fune
(programmi 3.4.5. e 0.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla <<Promotur>> SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
4. Al fine di consentire alla << Promotur >> SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni.
5. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della << Promotur >> SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della << Promotur >> SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 600 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 4 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
3Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 13, L. R. 23/2001
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 11, L. R. 1/2003
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 33, L. R. 14/2003