LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 139
 Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. A titolo di parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo annuo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica della regione un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
2. La ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascuno degli esercizi ivi indicati, in rapporto alle devoluzioni disposte dallo Stato alle Aziende di promozione turistica della regione per l'anno 1988 a valere sui soppressi tributi erariali.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.