LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO III
 Collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.
Art. 18
 (Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell' elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.
Art. 19
 (Opzione sul trattamento economico)
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo della indennità di presenza, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico del Consiglio regionale, le indennità di cui al comma 1 lettera b) e al comma 2 dell'articolo 1, nonché quella di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, qualora abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.
4. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della ammissione all'esercizio delle funzioni, l'opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.
5. I consiglieri che optino, in luogo dell'indennità di presenza, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui all'articolo 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e della quota di cui all'articolo 16, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.