LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 3
 (Trattenute sulla indennità di presenza)
1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014