LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 2
 (Indennità di presenza)
1. L'indennità dipresenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.
All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:
<< Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.
L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.