LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 10
 (Accertamento dell'inabilità)
1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 , concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.