LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

CAPO I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente a fini di semplificazione, principi e procedure in puntuale attuazione dei Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli- Venezia Giulia interessate dagli obiettivi 2 e 5b, di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea n. C(94) 3406 del 16 dicembre 1994 e con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1995, n. 117 e con decisione della Commissione europea n. C(95) 95 del 20 gennaio 1995 e con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 1995, n. 512.
Art. 2
 (Modalità e criteri attuativi)
1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai DOCUP nella "Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA", nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
2. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposite deliberazioni, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni:
a) a stabilire, in conformità alle prescrizioni dei DOCUP, i criteri per la selezione delle domande di finanziamento, tenuto in particolare conto dell'idoneità tecnico-economico-finanziaria dei progetti, della loro presentazione congiunta da parte di più Amministrazioni comunali e della loro valenza intersettoriale tale da interessare due o più misure dei DOCUP, della ricaduta occupazionale, dell'innovazione tecnologica, nonché delle esigenze di protezione dell'ambiente, tenuti altresì presenti gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale;
b) a determinare le modalità generali di erogazione dei finanziamenti e contributi;
c) ad approvare i bandi e gli inviti distinti per misura.
3. Relativamente al DOCUP ob. 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia SpA.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP ob. 2.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei.
6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei DOCUP ob. 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1996
Art. 3
 (Coordinamento e monitoraggio)
1. In relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 65 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni provvede al coordinamento delle attività necessarie ad assicurare:
a) il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dei programmi e la loro valutazione;
b) l'inoltro alla Commissione europea e allo Stato delle rendicontazioni prodotte dai soggetti attuatori ai fini della riscossione delle previste quote di cofinanziamenti, con esclusione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per le quali provvede la Direzione regionale della formazione professionale, con le modalità previste dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali;
c) il segretariato dei Comitati di sorveglianza.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure "Attuazione" dei DOCUP.
3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del DOCUP ob. 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il DOCUP ob. 5b.
4. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi, d'intesa con il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, di personale dirigente di staff assegnato al predetto ufficio ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7/1988, per l'espletamento dei seguenti compiti:
a) supporto, consulenza tecnica, collegamento con le strutture operative competenti per la predisposizione di atti amministrativi di gestione degli interventi finanziari, in funzione della massima accelerazione delle procedure di impiego delle risorse disponibili;
b) collegamento con enti ed organismi esterni, in modo particolare con enti locali ed associazioni rappresentative delle categorie economiche e dei lavoratori, e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che svolgono un ruolo attivo nel processo di attuazione degli interventi e attuano iniziative di coordinamento, di promozione e di stimolo, a livello di area territoriale o di settore economico, dei potenziali beneficiari degli interventi stessi.
Note:
1La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.