LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 3
 (Coordinamento e monitoraggio)
1. In relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 65 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni provvede al coordinamento delle attività necessarie ad assicurare:
a) il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dei programmi e la loro valutazione;
b) l'inoltro alla Commissione europea e allo Stato delle rendicontazioni prodotte dai soggetti attuatori ai fini della riscossione delle previste quote di cofinanziamenti, con esclusione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per le quali provvede la Direzione regionale della formazione professionale, con le modalità previste dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali;
c) il segretariato dei Comitati di sorveglianza.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure "Attuazione" dei DOCUP.
3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del DOCUP ob. 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il DOCUP ob. 5b.
4. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi, d'intesa con il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, di personale dirigente di staff assegnato al predetto ufficio ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7/1988, per l'espletamento dei seguenti compiti:
a) supporto, consulenza tecnica, collegamento con le strutture operative competenti per la predisposizione di atti amministrativi di gestione degli interventi finanziari, in funzione della massima accelerazione delle procedure di impiego delle risorse disponibili;
b) collegamento con enti ed organismi esterni, in modo particolare con enti locali ed associazioni rappresentative delle categorie economiche e dei lavoratori, e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che svolgono un ruolo attivo nel processo di attuazione degli interventi e attuano iniziative di coordinamento, di promozione e di stimolo, a livello di area territoriale o di settore economico, dei potenziali beneficiari degli interventi stessi.
Note:
1La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.