LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 21
 (Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni dalla data di concessione dei contributi in conto capitale, ovvero in caso di investimento agevolato per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso termine stabilito dai DOCUP. Per gli interventi in conto capitale la verifica dell'osservanza del vincolo di destinazione è effettuata dai soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 1; per gli investimenti agevolati detta verifica viene effettuata dalle banche che hanno concesso il credito.
2. I beni mobili facenti parte dell'investimento contribuito non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1, al di fuori delle aree degli obiettivi 2 e 5b.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.