LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 15
 (Finanziamenti)
1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 16, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 2 sostituito da art. 20, comma 16, L. R. 12/2003