LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 9
 (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici)
1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
2. Possono essere riconosciute le Associazioni che presentino i seguenti requisiti:
a) sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
b) numero di aziende biologiche e miste aderenti non inferiore a cento;
c) aziende agricole aderenti aventi singolarmente almeno il cinquanta per cento dei terreni destinati a colture biologiche nell'ambito del territorio della regione, con produzione biologica proveniente per almeno la metà da detto territorio;
d) fatturato complessivo degli associati superiore ad 1 miliardo di lire.
3. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici devono prevedere quanto disposto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, in materia di modalità di accesso, facoltà di recesso ed esclusione dalla Associazione.
4. Le Associazioni che intendano ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco delle aziende associate, con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende agricole biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione biologica;
c) programma di attività che l'Associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari;
d) indicazione delle misure, dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'Associazione dispone.
5. Il riconoscimento può essere revocato nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento;
b) mancato esercizio delle attività statutarie accertato dagli organi competenti.
6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1.
7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione.
8.  
( ABROGATO )
(1)
9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.
10. La Associazione dei produttori biologici A.PRO.BIO., riconosciuta a termini della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, non necessita di ulteriore riconoscimento.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017