LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 6
 (Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
1. Gli operatori delle aziende di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 7, sono tenuti a:
a) rispettare le norme del regolamento CEE in relazione alla specifica attività svolta;
b) essere iscritti all'elenco;
c)   ( ABROGATA )
d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con l'esercizio dell'agricoltura biologica;
e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate, l'eventuale cessione delle medesime, nonché i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale;
g) dimostrare all' Organismo di controllo la conformità al regolamento CEE dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati eventualmente utilizzati.
(1)
2. Gli operatori delle aziende in conversione biologica di cui all'articolo 2, comma 4, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a presentare unitamente alla notifica di inizio dell'attività, il piano di conversione dell'azienda o dell'unità produttiva.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1996