LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 5
 (Cancellazione dall'elenco)
1. L'ERSA, su segnalazione dell'Organismo di controllo di cui all'articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.
2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione << aziende in conversione biologica >> trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.
3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 28/2017