LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 2
 (Definizioni)
1. Si definisce << agricoltura biologica >> l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE.
2. Si definisce << azienda agricola biologica >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione.
3. Si definisce << azienda agricola biologica mista >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.
4. Si definisce << azienda agricola in conversione biologica >> quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata.
5. Si definisce << unità produttiva biologica >> l'unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.
6. Si definisce << prodotto spontaneo >> il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo di tre anni precedente la raccolta.
7. Si definisce << azienda di trasformazione biologica >> l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.