LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO III
 Altre norme procedurali in materia di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di pianificazione territoriale
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 28
 (Ripristino del complesso << Tiro a segno >> di Osoppo)
1. In via di sanatoria, è consentito il mantenimento del contributo concesso al Comune di Osoppo ai sensi dell'articolo 71, comma 10, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, a seguito della presentazione, intervenuta entro il mese di gennaio 1993, del rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato.
Art. 29

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 4 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera f), L. R. 16/2009
Art. 30
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale
n. 10/1995)
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.