LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 9
 Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie
1. Le garanzie fidejussorie della Regione sono disposte con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. Nel caso in cui sia diversamente previsto, la proposta di cui al comma 1 deve essere formulata di concerto con l'Assessore alle finanze.
3. La domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito, nonché dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente richiedente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale, a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5, deve essere dichiarata l'impossibilità da parte dell'ente stesso a prestare la propria garanzia.
4. In caso di persone fisiche la domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito adito, e dalla dichiarazione acclarante l'impossibilità da parte del soggetto a prestare proprie garanzie.
5. Le disposizioni di cui i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 12, L. R. 12/2010