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Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 9
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.3. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4509 (1.1.162.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzioni a favore delle associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Sul precitato capitolo 4509 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere complessivo di lire 450 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4500 del medesimo stato di previsione.
5. All'onere di lire 150 milioni, per l'anno 1995, in termini di cassa, si provvede mediante storno dal capitolo 4500 dello stato di previsione precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.