Art. 6
(Iniziative per la formazione e
l'aggiornamento professionale)
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destina una quota parte delle risorse, finalizzate alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente del Servizio sanitario regionale, alla copertura degli oneri derivanti dalle iniziative proposte per tali finalità dalle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture stesse.
2. A tal fine, i Direttori generali delle Aziende interessate, inviano entro il mese di gennaio di ciascun anno all'Agenzia regionale della sanità le proposte, specificando le finalità, la durata e le modalità di svolgimento, la qualità e la quantità di personale coinvolto e la spesa prevista.
3. Entro i successivi 60 giorni, l'Agenzia predispone una proposta di programma regionale di formazione e aggiornamento professionale mirato, eventualmente anche su base pluriennale.